13/12/2017
I fatti di cronaca e l’analisi delle statistiche basate sui drammatici dati forniti dai Centri Antiviolenza, ci impongono una profonda
riflessione sul fenomeno della violenza di genere e sulla necessità che
la tutela della Donna diventi una priorità per lo Stato italiano.
Sin dalla Convenzione di Istanbul tanto è stato fatto in tal senso ma la
strada da percorrere è ancora lunga, e le recenti vicende che hanno
riguardato il reato di atti persecutori ne sono una triste dimostrazione.
Come noto, lo stalking
(letteralmente fare la posta) punisce l’insieme dei comportamenti
persecutori reiterati nel tempo e consistenti in condotte vessatorie,
minacce e molestie tali da indurre nella vittima un perdurante e grave
stato di ansia o di paura, da ingenerare un fondato timore per
l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo
legata da relazione affettiva ovvero tali da costringere chi li subisce
ad alterare le proprie abitudini di vita. L’introduzione
nell'ordinamento penale italiano (attraverso il Decreto Legge n. 11/2009
convertito dalla Legge n. 38/2009) dell'art. 612-bis c.p. tra i delitti
contro la persona, ha dato quindi fondamentale rilevanza ad una serie
di comportamenti disomogenei che fino al 2009 venivano considerati
autonomamente senza riuscire, quindi, ad analizzare il complesso
fenomeno in modo unitario.
Relativamente al reato di atti persecutori, ad inizio ottobre 2017 ha fatto tanto discutere l’applicazione del nuovo istituto della giustizia riparativa
(ai sensi dell’ art. 162 ter c.p. introdotto con Legge 23 giugno 2017,
n. 103 ed entrata in vigore il successivo 4 agosto 2017), che prevede
la possibilità di dichiarare l’estinzione del reato procedibile a
querela a seguito di intervenute condotte riparatorie dell’imputato, al reato di stalking ed in particolare la decisione di un Giudice torinese
che, ai sensi dell’art. 531 c.p.p., ha dichiarato estinto il reato di
atti persecutori, ed ha pronunciato una sentenza di non luogo a
procedere nei confronti dell’autore del reato che aveva offerto alla
vittima una riparazione del danno subito.
Nel caso di specie
l’imputato, che era stato rinviato a giudizio in quanto accusato di aver
posto in essere atti persecutori nei confronti di una ragazza, durante
l’udienza del rito abbreviato ha offerto 1.500 euro come risarcimento
del danno, cifra rifiutata dalla parte lesa. Il Giudice dell’udienza
preliminare ha, tuttavia, deciso in maniera contraria alla volontà della
parte civile, ritenendo congruo l’importo indicato dall’imputato, ed
imponendo alla vittima di accettare la cifra offertale come risarcimento
ed impedendo alla medesima, di fatto, la possibilità di far proseguire
l’azione penale. Il giudice torinese ha, quindi, dichiarato estinto il
reato di atti persecutori ed ha pronunciato una sentenza di non luogo a
procedere.
Considerato che il G.u.p. di Torino non ha fatto altro
che applicare la normativa vigente sulla possibilità dichiarare
l’estinzione del reato procedibile a querela a seguito di intervenute
condotte riparatorie dell’imputato, perché tale decisione appare come
uno drammatico stravolgimento della ratio della norma sullo stalking e
stride violentemente con l’esigenza di maggior contrasto alla violenza
di genere?
Il caso in esame è un doloroso campanello d’allarme
che ci palesa come il sistema processuale italiano non sia stato in
grado, nel caso di Torino, di dare una risposta adeguata all’istanza di
tutela avanzata dalla vittima del reato di stalking che ha visto –
suo malgrado - applicare al caso di specie la disciplina dell’estinzione
del reato a seguito di intervenute condotte riparatorie, ricadendo
nella rivittimizzazione.
A seguito delle inevitabili polemiche sorte a seguito del caso di Torino, e delle doverose riflessioni che ne sono scaturite, il Governo ha deciso di intervenire
per modificare la recente riforma al procedimento penale ed eliminare
la gravissima stortura consistente nella possibilità di estinzione degli
atti persecutori per via pecuniaria, escludendo espressamente lo
stalking dal novero dei delitti cancellabili con la riparazione mediante
risarcimento da parte dell’imputato.
Avv. Laura Cavanna
Volontaria presso il centro antiviolenza Telefono Rosa di Piacenza – Associazione Città delle Donne
Tecnico nominato presso l’Osservatorio Nazionale sulla violenza di Genere presso il Ministero delle Pari Opportunità