Il reato di stalking

13/12/2017

I fatti di cronaca e l’analisi delle statistiche basate sui drammatici dati forniti dai Centri Antiviolenza, ci impongono una profonda riflessione sul fenomeno della violenza di genere e sulla necessità che la tutela della Donna diventi una priorità per lo Stato italiano. Sin dalla Convenzione di Istanbul tanto è stato fatto in tal senso ma la strada da percorrere è ancora lunga, e le recenti vicende che hanno riguardato il reato di atti persecutori ne sono una triste dimostrazione.


Come noto, lo stalking (letteralmente fare la posta) punisce l’insieme dei comportamenti persecutori reiterati nel tempo e consistenti in condotte vessatorie, minacce e molestie tali da indurre nella vittima un perdurante e grave stato di ansia o di paura, da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero tali da costringere chi li subisce ad alterare le proprie abitudini di vita. L’introduzione nell'ordinamento penale italiano (attraverso il Decreto Legge n. 11/2009 convertito dalla Legge n. 38/2009) dell'art. 612-bis c.p. tra i delitti contro la persona, ha dato quindi fondamentale rilevanza ad una serie di comportamenti disomogenei che fino al 2009 venivano considerati autonomamente senza riuscire, quindi, ad analizzare il complesso fenomeno in modo unitario.

Relativamente al reato di atti persecutori, ad inizio ottobre 2017 ha fatto tanto discutere l’applicazione del nuovo istituto della giustizia riparativa (ai sensi dell’ art. 162 ter c.p. introdotto con Legge 23 giugno 2017, n. 103 ed entrata in vigore il successivo 4 agosto 2017), che prevede la possibilità di dichiarare l’estinzione del reato procedibile a querela a seguito di intervenute condotte riparatorie dell’imputato, al reato di stalking ed in particolare la decisione di un Giudice torinese che, ai sensi dell’art. 531 c.p.p., ha dichiarato estinto il reato di atti persecutori, ed ha pronunciato una sentenza di non luogo a procedere nei confronti dell’autore del reato che aveva offerto alla vittima una riparazione del danno subito.

Nel caso di specie l’imputato, che era stato rinviato a giudizio in quanto accusato di aver posto in essere atti persecutori nei confronti di una ragazza, durante l’udienza del rito abbreviato ha offerto 1.500 euro come risarcimento del danno, cifra rifiutata dalla parte lesa. Il Giudice dell’udienza preliminare ha, tuttavia, deciso in maniera contraria alla volontà della parte civile, ritenendo congruo l’importo indicato dall’imputato, ed imponendo alla vittima di accettare la cifra offertale come risarcimento ed impedendo alla medesima, di fatto, la possibilità di far proseguire l’azione penale. Il giudice torinese ha, quindi, dichiarato estinto il reato di atti persecutori ed ha pronunciato una sentenza di non luogo a procedere.

Considerato che il G.u.p. di Torino non ha fatto altro che applicare la normativa vigente sulla possibilità dichiarare l’estinzione del reato procedibile a querela a seguito di intervenute condotte riparatorie dell’imputato, perché tale decisione appare come uno drammatico stravolgimento della ratio della norma sullo stalking e stride violentemente con l’esigenza di maggior contrasto alla violenza di genere?

Il caso in esame è un doloroso campanello d’allarme che ci palesa come il sistema processuale italiano non sia stato in grado, nel caso di Torino, di dare una risposta adeguata all’istanza di tutela avanzata dalla vittima del reato di stalking che ha visto – suo malgrado - applicare al caso di specie la disciplina dell’estinzione del reato a seguito di intervenute condotte riparatorie, ricadendo nella rivittimizzazione.

A seguito delle inevitabili polemiche sorte a seguito del caso di Torino, e delle doverose riflessioni che ne sono scaturite, il Governo ha deciso di intervenire per modificare la recente riforma al procedimento penale ed eliminare la gravissima stortura consistente nella possibilità di estinzione degli atti persecutori per via pecuniaria, escludendo espressamente lo stalking dal novero dei delitti cancellabili con la riparazione mediante risarcimento da parte dell’imputato.

Avv. Laura Cavanna
Volontaria presso il centro antiviolenza Telefono Rosa di Piacenza – Associazione Città delle Donne
Tecnico nominato presso l’Osservatorio Nazionale sulla violenza di Genere presso il Ministero delle Pari Opportunità