La conciliazione/mediazione è una valida alternativa al ricorso alla giustizia ordinaria per risolvere, attraverso un accordo amichevole e in modo rapido ed economico, tutte le controversie civili e commerciali.
L'esigenza di ottenere soluzioni rapide, poco dispendiose e sicure, nell'ambito delle liti che possono insorgere tra imprese e tra imprese e consumatori è pienamente soddisfatta dalla procedura di conciliazione/mediazione. Questa procedura prevede l'intervento di un terzo - il mediatore, accreditato dal Ministero della Giustizia - dotato delle necessarie caratteristiche di professionalità e di imparzialità per accompagnare le parti a una composizione della lite.
Nella nuova disciplina, gli avvocati saranno mediatori di diritto, ma dovranno comunque essere adeguatamente formati in materia di mediazione e intraprendere percorsi di aggiornamento teorico-pratici.
A partire dal 20 settembre 2013 è stato reintrodotto l'obbligo del tentativo di mediazione nelle seguenti materie:
- condominio
- diritti reali
- divisioni
- successioni ereditarie
- patti di famiglia
- locazioni
- comodato
- affitto d’azienda
- risarcimento di danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione a mezzo stampa o con altro mezzo di pubblicità
- contratti assicurativi, bancari e finanziari
Nel caso in cui conciliazione/mediazione non ottenga risultati positivi, anziché rivolgersi al giudice, e quindi andare in tribunale, di solito ci si affida all'arbitrato, una sorta di tribunale privato e costituito ad hoc per quel determinato giudizio.
La differenza tra conciliazione/mediazione e arbitrato derivano principalmente da una differente collocazione temporale: mentre durante la mediazione/conciliazione la "lite" è in una fase precontenziosa, quindi il mediatore ha il compito di trovare un punto d'incrotro tra le parti, nel momento in cui interviene arbitrato, la terza figura imparziale presente nel contenzioso ha il compito di giudice, cioè di decidere nella lite chi ha torto e chi no secondo norme di legge.